Payday 2 gameplay: Ritorno agli anni 90 # 1

  • 10 anni fa
Siamo lieti di presentare per la 1° volta, la nostra serie dedicata agli anni 90. Ringrazio tutti quanti per aver visto il nostro video su Payday 2. Vi auguriamo tanto divertimento. Appuntamento al prossimo!

Partecipanti:
RG.ITA (L.Banfi)
Ikari93 (J.Calà): http://www.dailymotion.com/RetroGameC...
HeisterVicio (P.Villaggio):
CrazyMustang (R.Pozzetto): http://www.dailymotion.com/crazy_mustang
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*Tutti i diritti riservati ai grandi: © Bruno Zambrini, © Publishing Ricordi SRL / GDM Music SRL, © Paolo Villaggio, © Renato Pozzetto, © Lino Banfi, © Jerry Calà.
*All rights reserved to best: © Bruno Zambrini, © Publishing Ricordi SRL / GDM Music SRL, © Paolo Villaggio, © Renato Pozzetto, © Lino Banfi, © Jerry Calà.

*Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall’articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo […] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione senza alcun scopo di lucro."
Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall’ingegno creativo è protetto dai Diritti d’Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista.
Legge citata, estratto dall’articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine […] artistico, […] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte."
Questa legge è piuttosto importante nell’ambito della parodia. Si indica che un’opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d’autore già esistenti.
Legge citata estratto dall’articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali […] le trasformazioni da una in altra forma […] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale."
In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un’opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d’autore già esistenti.
Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale". Questo articolo sancisce la libertà di creare parodie e di esprimersi

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